L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dal codice civile per tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, hanno bisogno di aiuto per compiere gli atti della vita civile.
La misura è finalizzata a garantire la persona amministrata la possibilità di conservare la propria autonomia e la propria capacità di agire, nel rispetto delle sue volontà e dei suoi interessi.
Chi può chiedere l’amministrazione di sostegno?
La richiesta di amministrazione di sostegno può essere presentata da:
Il beneficiario stesso, se capace di agire;
Il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado;
Il pubblico ministero.
La domanda deve essere presentata al giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario.
Compiti dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno ha il compito di assistere il beneficiario e di compiere gli atti giuridici necessari per la cura della persona e per la gestione dei suoi beni.
L’amministrazione di sostegno è una misura temporanea o permanente?
L’amministrazione di sostegno può essere disposta per un periodo di tempo determinato o in via permanente. Il giudice tutelare, in sede di nomina dell’amministratore di sostegno, stabilisce la durata della misura.
La misura può essere revocata dal giudice tutelare quando cessano le cause che ne hanno giustificato l’adozione.
L’amministrazione di sostegno è una misura che tutela la persona fragile, garantendole la possibilità di conservare la propria autonomia e la propria capacità di agire.
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