{"id":8358,"date":"2023-11-22T18:17:42","date_gmt":"2023-11-22T17:17:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/?p=8358"},"modified":"2023-11-22T18:48:06","modified_gmt":"2023-11-22T17:48:06","slug":"il-comune-e-responsabile-per-il-marciapiede-dissestato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/il-comune-e-responsabile-per-il-marciapiede-dissestato\/","title":{"rendered":"Il Comune \u00e8 responsabile per il marciapiede dissestato?"},"content":{"rendered":"<p>Anzitutto va ricordato che per granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto pi\u00f9 la situazione di possibile danno \u00e8 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l&#8217;adozione di cautele da parte del pedone, il comportamento eventualmente imprudente dello stesso interrompe il nesso di causa \/ effetto tra il fatto e l&#8217;evento dannoso.<\/p>\n<p>In altre parole, vi sono circostanze in cui il comportamento imprudente del pedone \u00e8 tale da escludere che vi possa essere una responsabilit\u00e0 da parte dell&#8217;ente gestore della strada.<\/p>\n<p>Tanto per fare un esempio, in un caso recente nel quale a) era risultato provato che l&#8217;incidente era avvenuto in pieno centro cittadino, in luogo dove era presente illuminazione pubblica che garantiva la visibilit\u00e0 dei luoghi; b) dalle fotografie raffiguranti il dissesto era risultato che l&#8217;assenza di mattonelle fosse di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque; c) tale &#8220;evidenza&#8221; dell&#8217;anomalia, era percepibile ad occhio nudo e che il dislivello, anche se non segnalato non segnalato, non fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici, \u00e8 stato ritenuto imprudente da parte del pedone camminare nella zona dissestata, per cui i danni conseguenti alla caduta non sono stati risarciti.<\/p>\n<p>Im pratica<strong> se lo stato di dissesto \u00e8 ben visibile e non \u00e8 occulto,<\/strong> (non occorre che sia cos\u00ec evidente come nella nostra immagine&#8230;) <strong>non costituisce un pericolo inevitabile<\/strong>, anzi proprio la condotta del pedone che malgrado tale stato evidente di dissento decide di camminare proprio in quel tratto di strada o marciapiede, esclude la responsabilit\u00e0 del proprietario della strada.<\/p>\n<p>Ma <strong>quando il dissesto, invece, non sia percepibile e di fatto sia una specie di trappola nella quale era inevitabile cadere malgrado tutte le attenzioni che la persona comune pu\u00f2 prestare, allora il proprietario della strada \u00e8 ritenuto responsabile per i danni, specie in mancanza di adeguata segnalazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Il nostro studio \u00e8 in grado di seguirti e consigliarti al meglio per ottenere il risarcimento dei danni in casi nei casi in cui vi sia responsabilit\u00e0 dell&#8217;ente proprietario della strada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anzitutto va ricordato che per granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto pi\u00f9 la situazione di possibile danno \u00e8 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l&#8217;adozione di cautele da parte del pedone, il comportamento eventualmente imprudente dello stesso interrompe il nesso di causa \/ effetto tra il fatto e l&#8217;evento dannoso. 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