{"id":8295,"date":"2023-11-10T09:30:46","date_gmt":"2023-11-10T08:30:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/?p=8295"},"modified":"2023-11-10T10:32:39","modified_gmt":"2023-11-10T09:32:39","slug":"linsegnante-puo-inviare-comunicazioni-che-contengono-dati-personali-dellalunno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/linsegnante-puo-inviare-comunicazioni-che-contengono-dati-personali-dellalunno\/","title":{"rendered":"La scuola pu\u00f2 inviare comunicazioni che contengono il nome dell&#8217;alunno?"},"content":{"rendered":"<p>Il caso: un insegnante ha inviato, tramite e-mail, una comunicazione contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe da due alunni, agli insegnanti della classe, alla dirigente scolastica, nonch\u00e9 a tutte le famiglie degli alunni della classe.<\/p>\n<p>Il Garante della privacy, con decisione del 28 settembre 2023 ha stabilito che non \u00e8 sufficiente a giustificare la condotta il fatto che, come asserito dall\u2019Istituto scolastico, tutti i genitori fossero a conoscenza delle dinamiche interne alla classe e che \u201cla comunicazione a tutti i genitori (fosse) assolutamente in linea con quanto concordato nelle varie assemblee fatte con tutti i genitori della classe e con riunioni collegiali dedicate proprio alle criticit\u00e0 di gestione di alcuni studenti particolarmente \u201cesuberanti\u201d n\u00e9, che \u201cproprio in tali occasioni (fosse stata) ribadita e concordata la necessit\u00e0 di condividere gli episodi che possono destabilizzare il clima di apprendimento, al fine di trovare soluzioni, e (fosse stata) chiesta la collaborazione di tutte le famiglie\u201d.<\/p>\n<p>Il garante della privacy ha ricordato che <strong>nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate.<\/strong><\/p>\n<p>Il Garante ha quindi stabilito che l\u2019Istituto ha reso edotti, in modo ingiustificato, tutti i genitori della classe in merito alle specifiche informazioni riguardanti le vicende personali relative agli interessati ed ha sanzionato la scuola.<\/p>\n<p>Pertanto, condotte come quelle oggetto del caso non sono lecite: a scuola la privacy \u00e8 tutelata anche nel caso di alunni molesti i cui nominativi non possono essere diffusi con comunicazioni aventi come destinatari soggetti (come gli altri genitori) che non sono tenuti ad avere conoscenza dei fatti commessi da singoli alunni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il caso: un insegnante ha inviato, tramite e-mail, una comunicazione contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe da due alunni, agli insegnanti della classe, alla dirigente scolastica, nonch\u00e9 a tutte le famiglie degli alunni della classe. Il Garante della privacy, con decisione del 28 settembre 2023 ha stabilito che non \u00e8 sufficiente a giustificare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8298,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[101,100],"class_list":["post-8295","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-privacy","tag-scuola"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8295"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8295\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8303,"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8295\/revisions\/8303"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8298"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}