{"id":811,"date":"2019-03-28T09:50:49","date_gmt":"2019-03-28T08:50:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/?p=811"},"modified":"2023-11-08T17:26:21","modified_gmt":"2023-11-08T16:26:21","slug":"ci-si-puo-fermare-in-corsia-di-emergenza-per-un-bisognino-lo-dice-la-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dirittiedifesa.it\/dirittiedifesa\/ci-si-puo-fermare-in-corsia-di-emergenza-per-un-bisognino-lo-dice-la-cassazione\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"<p>Sembrer\u00e0 incredibile ma la Corte di Cassazione si \u00e8 pi\u00f9 volte occupata di stabilire se fermarsi sulla corsia di emergenza\u00a0 in autostrada per espletare un &#8220;bisognino&#8221; urgente sia legittimo o meno. Ed ha sempre confermato che si pu\u00f2 fare.<\/p>\n<p>E&#8217; quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 13124 del 26 marzo 2019 della IV sezione penale che si \u00e8 occupata, nell&#8217;ambito di un procedimento per omicidio colposo, del caso di un tale che si era fermato sulla corsia di emergenza di una autostrada perch\u00e9 doveva svolgere un &#8220;impellente bisogno fisiologico&#8221;. Poco dopo sopraggiungeva da dietro un motociclista che andava ad impattare contro l&#8217;auto ferma in sosta sulla corsia di emergenza e moriva.<\/p>\n<p>Ebbene la Corte di Cassazione ha stabilito che a proposito della qualificazione del bisogno urinario come &#8220;malessere&#8221;, ai fini di quanto stabilito dall\u2019art. 176 C.d.S., comma 5,\u00a0 che deve essere &#8220;inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell\u2019art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine malessere non pu\u00f2 esaurirsi nella nozione di infermit\u00e0 incidente sulla capacit\u00e0 intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall\u2019art. 88 c.p. o nell\u2019ipotesi di caso fortuito di cui all\u2019art. 45 c.p., bens\u00ec nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessit\u00e0 fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l\u2019improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada&#8221;. Alle stesse conclusioni la Corte di Cassazione era giunta con la sentenza n. 7679 del 14.01.2010.<\/p>\n<p>Quindi anche anche il bisognino urgente, siccome impedisce di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e sicurezza giustifica secondo la Cassazione la momentanea sosta sulla corsia di emergenza in autostrada.<\/p>\n<p>[highlight ]Bisogna per\u00f2 ricordarsi che orinare in pubblico integra la condotta di &#8220;atti contrari alla pubblica decenza&#8221; per la quale vi \u00e8 la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 se non ci si apparta con le dovute cautele.[\/highlight]<\/p>\n<p>Infine richiamiamo i testi dei due articoli del Codice della Strada citati dalla Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>[ezcol_1half]<\/p>\n<p>Art. 157 &#8211; Arresto, fermata e sosta dei veicoli.<\/p>\n<p>. Agli effetti delle presenti norme:<\/p>\n<p>a) per arresto si intende l&#8217;interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;<\/p>\n<p>b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;<\/p>\n<p>c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilit\u00e0 di allontanamento da parte del conducente;<\/p>\n<p>d) per sosta di emergenza si intende l&#8217;interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo \u00e8 inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.<\/p>\n<p>2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il pi\u00f9 vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.<\/p>\n<p>3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi n\u00e9, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilit\u00e0, la fermata e la sosta devono essere effettuate il pi\u00f9 vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta \u00e8 vietata.<\/p>\n<p>4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta \u00e8 consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purch\u00e9 rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.<\/p>\n<p>5. Nelle zone di sosta all&#8217;uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.<\/p>\n<p>6. Nei luoghi ove la sosta \u00e8 permessa per un tempo limitato \u00e8 fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l&#8217;orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta \u00e8 fatto obbligo di porlo in funzione.<\/p>\n<p>7. \u00c8 fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonch\u00e9 di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ci\u00f2 non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.<\/p>\n<p>7-bis. E&#8217; fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta [o la fermata] del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l&#8217;impianto di condizionamento d&#8217;aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 a euro 445.<\/p>\n<p>8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]<\/p>\n<p>Art. 176 &#8211; Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.<\/p>\n<p>1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all&#8217;art. 175, comma 1, \u00e8 vietato:<\/p>\n<p>a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all&#8217;altezza dei varchi, nonch\u00e8 percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;<\/p>\n<p>b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;<\/p>\n<p>c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;<\/p>\n<p>d) circolare sulle corsie di variazione di velocit\u00e0 se non per entrare o uscire dalla carreggiata.<\/p>\n<p>2. E&#8217; fatto obbligo:<\/p>\n<p>a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonch\u00e8 di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest&#8217;ultima corsia;<\/p>\n<p>b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell&#8217;apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;<\/p>\n<p>c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell&#8217;art. 154 il cambiamento di corsia.<\/p>\n<p>3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il pi\u00f9 vicino possibile alla striscia di sinistra.<\/p>\n<p>4. In caso di ingorgo \u00e8 consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall&#8217;autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.<\/p>\n<p>5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli \u00e8 vietato sostare o solo fermarsi, fuorch\u00e8 in situazioni d&#8217;emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel pi\u00f9 breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.<\/p>\n<p>6. La sosta d&#8217;emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l&#8217;emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo pu\u00f2 essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all&#8217;art. 175, comma 10 .<\/p>\n<p>7. Fermo restando il disposto dell&#8217;art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilit\u00e0 limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonch\u00e8 gli altri dispositivi prescritti dall&#8217; art. 153 , comma 5.<\/p>\n<p>8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta d&#8217;emergenza o sulla piazzola d&#8217;emergenza, oppure allorch\u00e8 il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l&#8217;apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilit\u00e0, qualora siano inefficienti le luci di posizione.<\/p>\n<p>9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o pi\u00f9 corsie, salvo diversa segnalazione, \u00e8 vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all&#8217;infuori delle due pi\u00f9 vicine al bordo destro della carreggiata.<\/p>\n<p>10. Fermo restando quando disposto dall&#8217;art. 144 per la marcia per file parallele \u00e8 vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.<\/p>\n<p>11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l\u2019esazione pu\u00f2 essere effettuata mediante modalit\u00e0 manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalit\u00e0 e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all\u2019articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell\u2019obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell\u2019esame di qualificazione di cui all\u2019articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonch\u00e9, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.<\/p>\n<p>11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso \u00e8 dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall&#8217; articolo 196.<\/p>\n<p>12 . I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell&#8217;autostrada, purch\u00e8 muniti di specifica autorizzazione dell&#8217;ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall&#8217;osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:<\/p>\n<p>a) la manovra di inversione del senso di marcia;<\/p>\n<p>b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;<\/p>\n<p>c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall&#8217;osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimit\u00e0 delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e\/o trasporti eccezionali purch\u00e8 muniti di autorizzazione dell&#8217;ente proprietario della strada.<\/p>\n<p>13. I conducenti di cui al comma 12, nell&#8217;effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.<\/p>\n<p>14. Sono esonerati dall&#8217;osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.<\/p>\n<p>15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze \u00e8 esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l&#8217;adozione di opportune cautele, dall&#8217;osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.<\/p>\n<p>16. Per l&#8217;utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere \u00e8 calcolato dalla pi\u00f9 lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All&#8217;utente \u00e8 data la facolt\u00e0 di prova in ordine alla stazione di entrata.<\/p>\n<p>17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonch\u00e8 per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, \u00e8 soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da \u20ac 431 a \u20ac 1.734.<\/p>\n<p>18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall&#8217;art. 80, ovvero che non l&#8217;abbia superata con esito favorevole, \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da \u20ac 173 a \u20ac 695. E&#8217; sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verr\u00e0 restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell&#8217;art. 214.<\/p>\n<p>19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, \u00e8 punito con la sanzione amministrativa da \u20ac 2.050 a \u20ac 8.202.<\/p>\n<p>20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da \u20ac 431 a \u20ac 1.734.<\/p>\n<p>21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da \u20ac 87 a \u20ac 345.<\/p>\n<p>22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.<\/p>\n<p>[\/ezcol_1half_end]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sembrer\u00e0 incredibile ma la Corte di Cassazione si \u00e8 pi\u00f9 volte occupata di stabilire se fermarsi sulla corsia di emergenza\u00a0 in autostrada per espletare un &#8220;bisognino&#8221; urgente sia legittimo o meno. Ed ha sempre confermato che si pu\u00f2 fare. 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